BENTHAM, La misurazione del piacere e del dolore

 

§ 1. Quindi i piaceri, e l’evitare i dolori, sono i fini che il legislatore ha in vista. Compete a lui, perciò, comprendere il loro valore. I piaceri e i dolori sono gli strumenti con cui deve lavorare, perciò è per lui doveroso comprendere la loro forza, cioè, di nuovo, da una altro punto di vista, il loro valore. § 2. Per una persona considerata per se stessa, il valore di un piacere o di un dolore considerato per se stesso, sarà maggiore o minore, secondo le quattro seguenti circostanze: La sua intensità. La sua durata. La sua certezza o incertezza. La sua vicinanza o lontananza. § 3. Queste sono le circostanze da considerare quando si calcola un piacere o un dolore considerati, ciascuno di essi, per se stesso. Ma quando il valore di un piacere o dolore viene considerato col proposito di stimare la tendenza di un atto da cui esso viene prodotto, ci sono altre due caratteristiche di cui tenere conto. Esse sono: La sua fecondità, vale a dire la probabilità che ha di essere seguito da sensazioni dello stesso tipo: piaceri, se si tratta di un piacere; dolori, se si tratta di un dolore. La sua purezza, vale a dire la probabilità che ha di non essere seguito da sensazioni del tipo opposto: dolori, se si tratta di un piacere; piaceri, se si tratta di un dolore. Queste ultime due circostanze, tuttavia, possono a malapena essere considerate in senso stretto proprietà del piacere o del dolore in se stesso, perciò in senso stretto non vanno messe nel conto del valore di quel piacere o di quel dolore. In senso stretto vanno considerate esclusivamente come proprietà dell’atto, o altro evento, da cui tale piacere o dolore è stato prodotto. Di conseguenza, vanno messe solo nel conto della tendenza di tale atto o tale evento. § 4. Per una molteplicità di persone, in riferimento a ciascuna delle quali viene considerato il valore di un piacere o di un dolore, esso sarà più o meno grande secondo sette circostanze, cioè le sei precedenti, vale a dire: La sua intensità. La sua durata. La sua certezza o incertezza. La sua vicinanza o lontananza. La sua fecondità. La sua purezza. Più un’altra, cioè: La sua estensione, vale a dire il numero delle persone a cui è esteso, o, in altre parole, il numero delle persone che ne sono colpite. § 5. Per fare un conto esatto della generale tendenza di un atto che colpisce gli interessi di una comunità, si proceda come indicato di seguito. Cominciate da una qualsiasi persona tra quelle maggiormente colpite nei propri interessi da quell’atto, e tenete conto: - Del valore di ciascun distinguibile piacere che sembra da esso prodotto in prima istanza. - Del valore di ciascun dolore che sembra da esso prodotto in prima istanza. - Del valore di ciascun piacere che sembra da esso prodotto dopo il primo. In questo consiste la fecondità del primo piacere e l’impurità del primo dolore. - Del valore di ciascun dolore che sembra da esso prodotto in un secondo momento. In questo consiste la fecondità del primo dolore, e l’impurità del primo piacere. - Fate la somma dei valori di tutti i piaceri da un lato, e di tutti i dolori dall’altro. Se la bilancia pende dalla parte dei piaceri, la tendenza dell’atto risulterà complessivamente buona, rispetto agli interessi di quella persona individuale; se dalla parte dei dolori, la tendenza dell’atto risulterà complessivamente cattiva. - Contate il numero delle persone i cui interessi sembrano in gioco, e ripetete i passaggi precedenti riguardo ad esse. Sommate i numeri che esprimono i gradi di tendenza buona dell’atto rispetto a ciascun individuo, per il quale la tendenza dell’atto è complessivamente buona. Fate questa somma per ciascun individuo per il quale la tendenza dell’atto è complessivamente buona, e poi ancora per ciascun individuo per il quale la tendenza dell’atto è complessivamente cattiva. Se la bilancia pende dalla parte dei piaceri, la tendenza generale dell’atto risulterà buona, rispetto al numero totale, o comunità, degli individui interessati; se dalla parte dei dolori, la tendenza generale dell’atto risulterà cattiva rispetto alla medesima comunità. § 6. Non ci si deve aspettare che questo procedimento sia scrupolosamente seguito prima di ogni giudizio morale, o di ogni provvedimento legislativo o giudiziario. Tuttavia si può sempre tenerlo presente, e più il procedimento realmente seguito in tali occasioni gli si avvicinerà, più quel procedimento reale si avvicinerà all’esattezza. § 7. Lo stesso procedimento è allo stesso modo applicabile a qualsiasi forma in cui il piacere e il dolore si presentano, e quale che sia il termine con cui vengono distinti: per il piacere, sia che venga chiamato bene (che è propriamente la causa o lo strumento del piacere), profitto (che è un piacere remoto, o la causa o strumento di un piacere remoto), oppure convenienza, vantaggio, beneficio, remunerazione, felicità, e così via. Per il dolore, sia che venga chiamato male (che è relativo al bene), o danno, inconveniente, svantaggio, perdita o infelicità, e così via. § 8. Questa teoria non è insolita e ingiustificata, come non è inutile. In essa non c’è altro che ciò a cui è perfettamente conformabile la pratica degli uomini, in tutti i casi in cui essi hanno una visione chiara dei loro interessi. In base a cosa viene valutata una proprietà, per esempio una tenuta? In base ai piaceri di ogni tipo che consente di produrre, e, che è lo stesso, in base ai dolori di ogni tipo che consente di allontanare. Ma è riconosciuto universalmente che il valore di tale proprietà cresce o scende a seconda della sua durata, della certezza o incertezza dell’entrarne in possesso, e del tempo in cui se ne entra in possesso. Per quel che riguarda l’intensità dei piaceri che ne derivano per un uomo, non ci si pensa mai, perché dipende dall’uso che ogni persona particolare può farne, cosa che non può essere stimata finché non vengono in luce i particolari piaceri che egli ne può trarre, e i particolari dolori che per suo mezzo può allontanare. Per la stessa ragione, non si pensa nemmeno alla fecondità o alla purezza di quei piaceri.

 

(J. Bentham, Introduzione ai principi della morale e della legislazione)