Secondo Hobbes la legge di natura
e la legge civile non sono affatto in contraddizione fra loro, ma anzi “sono
due parti differenti di una stessa legge”. Il loro scopo comune è di limitare
la libertà per mantenere la pace.
Th.
Hobbes, Leviatano, II, cap. XXVI
La legge di natura e la legge
civile si contengono l'una l'altra e sono di eguale estensione. Infatti le
leggi di natura, che consistono nella equità, nella giustizia, nella
gratitudine, e in altre virtú morali collegate con queste, nel semplice stato
di natura, come ho già detto alla fine del capitolo XV, non sono leggi in senso
proprio, ma qualità che dispongono gli uomini alla pace e all'obbedienza.
Quando viene costituito uno Stato allora quelle diventano leggi effettive, e
non prima, poiché solo allora esiste l'autorità dello Stato, e perciò anche
leggi civili poiché il potere sovrano obbliga gli uomini a rispettarle. Poiché
nelle questioni fra i privati, per stabilire che cosa sia l'equità, che cosa
sia la giustizia, e che cosa la virtú morale, e per rendere queste
obbligatorie, c'è bisogno degli ordini del potere sovrano, e debbono essere
stabilite delle sanzioni per coloro che non le rispettano; i quali ordini sono
perciò parte della legge civile. La legge di natura è perciò una parte della
legge civile in tutti gli Stati del mondo; e reciprocamente la legge civile è
una parte dei dettami della natura. Infatti la giustizia, cioè rispettare i
patti e dare a ognuno il suo, è uno dei dettami della legge di natura. Ma ogni
suddito in uno Stato si è impegnato a obbedire alla legge civile; e questo o
con un patto reciproco come quando essi si riuniscono per cercare un comune
rappresentante, o con un patto stipulato con lo stesso rappresentante quando
sottomessi con la spada essi promisero obbedienza, avendo in cambio salva la
vita; e perciò l'obbedienza alla legge civile è anche parte della legge di
natura. La legge civile e la legge naturale non costituiscono due specie
diverse di leggi, ma sono parti differenti di una stessa legge: una parte,
scritta, è chiamata civile, l'altra, non scritta, naturale. Ma il diritto di
natura, cioè la libertà naturale dell'uomo, può venire ridotto e limitato dalla
legge civile: anzi lo scopo per cui si fanno le leggi non è se non quello di
limitare tale libertà, senza di che non sarebbe possibile la pace. E la legge è
stata introdotta nel mondo con nessun altro scopo che quello di limitare la
libertà naturale dei singoli individui in maniera tale che essi non si
danneggiassero ma si aiutassero a vicenda, e si unissero insieme contro il
nemico comune.
(Grande Antologia Filosofica,
Marzorati, Milano, 1968, vol. XIII, pagg. 489-490)