KELSEN, IL FORMALISMO DEL DIRITTO

Le norme giuridiche non sono valide in forza del loro contenuto. Non vi è nessun comportamento umano che, come tale, in forza del suo contenuto, non possa diventare contenuto di una norma giuridica. Una norma vale come norma giuridica, sempre e soltanto perché si è presentata in un modo particolarmente stabilito, è stata prodotta secondo una regola del tutto determinata, è stata posta secondo un metodo specifico. Il diritto vale soltanto come diritto positivo, cioè come diritto posto".

(Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, 1934, cap. V, § 28)