Le norme
giuridiche non sono valide in forza del loro contenuto. Non vi è nessun
comportamento umano che, come tale, in forza del suo contenuto, non possa
diventare contenuto di una norma giuridica. Una norma vale come norma giuridica,
sempre e soltanto perché si è presentata in un modo particolarmente stabilito, è
stata prodotta secondo una regola del tutto determinata, è stata posta secondo
un metodo specifico. Il diritto vale soltanto come diritto positivo, cioè come
diritto posto".
(Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto,
1934, cap. V, § 28)