"Se la scienza
del diritto non deve risolversi nella scienza della natura, il diritto deve
essere allora staccato il più chiaramente possibile dalla natura. Questo è però
difficile per il fatto che il diritto, o ciò che si suole chiamare anzitutto
come tale, pare che, almeno per una parte del suo essere, stia nel campo della
natura e abbia una esistenza del tutto naturalistica. Se si analizza cioè un
qualsiasi fatto considerato come diritto, per esempio una deliberazione
parlamentare, un atto amministrativo, una sentenza giudiziaria, un negozio
giuridico, un delitto, si possono distinguere due elementi: l'uno è un atto
sensibilmente percepibile il quale procede nello spazio e nel tempo, un
accadimento esteriore, per lo più un comportamento umano, l'altro è un
significato, uno specifico significato quasi immanente o aderente a quest'atto o
accadimento."
(Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto,
1934, cap. I, § 2)