Capitolo VII - Della società politica
89. Ogniqualvolta, dunque, un certo numero di uomini è riunito in una sola società, in tal modo che ciascuno rinuncia al suo potere esecutivo della legge di natura e lo rimette al pubblico, allora e allora soltanto v'è società politica e civile. E ciò accade ovunque un certo numero di uomini, che si trovano nello stato di natura, entra in società a costituire un solo popolo, un solo corpo politico, sotto un solo governo supremo, oppure quando qualcuno si congiunge e s'incorpora a un governo già costituito, perché con ciò egli autorizza la società o, il che è tutt'uno, il legislativo di essa, a far leggi per lui, secondo che il pubblico bene della società richieda, all'esecuzione delle quali, come a decreti di lui stesso, è dovuto il suo aiuto. E ciò trasferisce gli uomini dallo stato di natura a quello di una società politica, mediante l'istituzione di un giudice sulla terra, insignito della autorità di decidere tutte le controversie e riparare le offese che siano recate a un membro della società politica stessa, il qual giudice è il legislativo o il magistrato designato da esso. E ovunque si trovi un certo numero di uomini, comunque associati, che non abbiamo tale potere decisivo a cui appellarsi, si è ancora allo stato di natura.
(J. Locke, Saggio sul governo civile)