Capitolo XI - Dell'estensione del potere legislativo
134. Poiché il fine principale dell'entrata degli uomini in società è il godimento delle loro proprietà in pace e tranquillità, e i principali strumenti e mezzi diretti a questo fine sono le leggi stabilite in quella società, la prima e fondamentale legge positiva di tutte le società politiche consiste nello stabilire il potere legislativo, in quanto la prima e fondamentale legge naturale, che deve governare lo stesso legislativo, consiste nella conservazione della società, e, per quanto si concilia col pubblico bene, di ogni persona che vi si trova. (...)
135. Sebbene il legislativo, sia collocato in uno o in più, e funzioni sempre o a intervalli, costituisca in ogni società politica il potere supremo, tuttavia: In primo luogo non è né può essere assolutamente arbitrario sulle vite e sugli averi del popolo. Infatti, dal momento che non è che il potere congiunto di ogni membro della società, rimesso alla persona o assemblea ch'è il legislatore, non può esser maggiore di quello che tali persone avevano allo stato di natura, prima di entrare in società, e hanno rimesso alla comunità; perché nessuno può trasferire a un altro un potere maggiore di quello che ha in sé, e nessuno ha su di sé o su altri il potere assoluto e arbitrario di distruggere la propria vita o togliere la vita o la proprietà a un altro. (...) E' un potere che non ha altro fine che la conservazione, e perciò non può mai avere il diritto di distruggere, rendere schiavi o impoverire intenzionalmente i sudditi. Le obbligazioni della legge di natura non cessano nella società, ma in molti casi diventano più coattive, e per mezzo delle leggi umane hanno connesse con sé penalità note a costringere ad osservarle. Così la legge di natura sussiste come una norma eterna per tutti gli uomini, sia per i legislatori che per gli altri. Le norme che i legislatori fanno per le azioni degli altri debbono, non meno che le loro proprie azioni e quelle degli altri, esser conformi alla legge di natura, cioè a dire alla volontà di Dio, di cui quella è manifestazione, e, poiché la fondamentale legge di natura è la conservazione del genere umano, non c'è sanzione umana che possa esser buona o valida contro di essa.
136. In secondo luogo, l'autorità legislativa o suprema non può assumersi il potere di governare con decreti estemporanei ed arbitrari, ma è tenuta a dispensare la giustizia e a decidere intorno ai diritti dei suddetti, con leggi promulgate e fisse e giudici autorizzati e conosciuti. Infatti, dal momento che la legge di natura non è scritta, e quindi non può trovarsi che nelle menti degli uomini, coloro, che per passione o interesse la citino o la applichino male, non possono facilmente esser convinti del loro errore, se non vi è un giudice stabilito, e quindi essa non serve, come deve, a determinare i diritti e difendere le proprietà di coloro che vivono sotto di essa, specialmente quando ognuno è anche giudice, interprete ed esecutore di essa, e questo in causa propria, e chi ha il diritto dalla sua parte, non avendo ordinariamente se non la propria forza, non ha forza sufficiente per difendersi dalle offese o per punire i delinquenti. Ad evitare questi inconvenienti, che nello stato di natura turbano le proprietà degli uomini, gli uomini si riuniscono in società, sì da avere la forza unita dell'intera società a garantire e difendere le loro proprietà, e norme fisse per definirle, in modo che ognuno sappia qual'è la sua. E' per questo fine che gli uomini rimettono tutto il loro potere naturale alla società in cui entrano e la comunità pone il potere legislativo nelle mani che giudica opportune, con la fiducia che sarà governata da leggi dichiarate, altrimenti la pace, la tranquillità e la proprietà rimarranno sempre nella stessa incertezza in cui si trovavano allo stato di natura.
137. Né un potere assoluto e arbitrario, né un governo privo di leggi fisse e stabilite, possono conciliarsi con i fini della società e del governo, e gli uomini non avrebbero rinunciato alla libertà dello stato di natura, né si sarebbero sottoposti al governo, se non era per conservare la propria vita, libertà e fortuna, e garantire la propria pace e tranquillità con norme dichiarate sul diritto e la proprietà. E perciò, quale che sia la forma della società politica, il potere dominante deve governare in base a leggi dichiarate e conosciute, e non in base a ordini estemporanei e decisioni indeterminate.
138. In terzo luogo, il potere supremo non può togliere a un uomo una parte della sua proprietà senza il suo consenso, perché, dal momento che il fine del governo e la mira di tutti quelli ch'entrano in società è la conservazione della proprietà, ciò necessariamente presuppone ed esige che il popolo abbia una proprietà, senza di che si dovrebbe supporre che, con l'atto di entrare in società, si perda ciò che costituiva il fine per cui si è entrati in società: assurdità troppo grossolana perché possa esser ammessa da alcuno. Perciò, poiché gli uomini in società hanno una proprietà, essi hanno sui beni che, in base alla legge della comunità, sono loro appartenenza, tale diritto che nessuno ha il diritto di toglier loro la sostanza o parte di essa, senza il loro consenso; senza di che non hanno per nulla proprietà, perché non posso veramente dire d'aver proprietà su ciò che un altro può con diritto togliermi quando vuole, contro il mio consenso. Per il che è un errore credere che il potere supremo o legislativo di una società politica possa fare ciò che vuole e disporre degli averi del suddito arbitrariamente, o togliere una parte a suo piacimento. Questo pericolo non sussiste nei governi in cui il legislativo risiede, interamente o in parte, in assemblee che sono variabili, i cui membri, allo scioglimento dell'assemblea, sono soggetti alla legge comune del loro paese, allo stesso modo che gli altri. Ma nei governi, in cui il legislativo si trova in una sola assemblea sempre in funzione, oppure in un solo uomo, come nelle monarchie assolute, allora vi è sempre pericolo ch'essi pensino di avere interessi distinti dagli altri membri della comunità, e quindi tendano ad accrescere la propria ricchezza e il proprio potere e togliere al popolo ciò che vogliono: perché la proprietà di un uomo non è per nulla sicura, per quanto vi siano leggi valide ed eque che ne stabiliscano i limiti fra lui e i suoi consudditi, se chi comanda quei sudditi ha il potere di togliere a un privato quella parte della sua proprietà ch'egli vuole, e se ne serva e ne disponga come meglio crede. (...)
140. E vero che il governo non può sostenersi senza gravi spese, ed è opportuno che chiunque partecipi della sua protezione paghi, dei propri averi, una parte proporzionale per il suo mantenimento. Ma ciò deve sempre aver luogo col suo consenso, cioè a dire col consenso della maggioranza, dato o direttamente dai membri della società o dai loro rappresentanti da essa eletti; perché se uno pretende il potere di imporre e levare tasse sul popolo di sua propria autorità e senza il consenso del popolo, viola con ciò la fondamentale legge della proprietà, e sovverte il fine del governo; perché qual proprietà avrei io su ciò che un altro può con diritto togliermi quando lo vuole per sé?
141. In quarto luogo, il legislativo non può trasferire il potere di far leggi in altre mani, perché, dal momento che non è che un potere delegato dal popolo, coloro che l' hanno non possono passarlo ad altri. Soltanto il popolo può fissare la forma della società politica, e lo fa col costituire il legislativo e designare in che mani deve essere. E se il popolo ha detto: noi vogliamo sottometterci a norme ed esser governati secondo leggi stabilite dalle tali persone e nelle tali forme, non si può dire che debbano essere altri a far leggi per loro, né può il popolo esser tenuto a leggi diverse che a quelle che sono state promulgate da coloro ch'esso ha eletto e autorizzato a far leggi per lui. Il potere legislativo, in quanto è derivato dal popolo per una concessione e un'istituzione positiva e volontaria, non può esser diverso da quello che quella concessione positiva ha trasmesso, e poiché questo non è che il potere di far leggi e non il potere di fare legislatori, il legislativo non può avere il potere di trasferire la propria autorità di far leggi e di collocarla in altre mani.
142. Questi sono i limiti che la fiducia in esso posta dalla società e dalla legge di Dio e della natura, ha fissato al potere legislativo di ogni società politica in ogni forma di governo. (...)
(J. Locke, Saggio sul governo civile)