Capitolo XIII - Della subordinazione dei poteri della società politica
149. Sebbene in una società politica costituita, che poggi sui propri fondamenti e deliberi secondo la propria natura, cioè a dire in vista della conservazione della comunità, non vi possa essere che un solo potere supremo, ch'è il legislativo, al quale tutti gli altri sono e devono esser subordinati, tuttavia, poiché il legislativo non è che un potere fiduciario di deliberare in vista di determinati fini, rimane sempre nel popolo il potere supremo di rimuovere o alterare il legislativo, quando vede che il legislativo delibera contro la fiducia in esso riposta. Infatti, poiché ogni potere, conferito con fiducia per il conseguimento di un fine, è limitato da questo fine medesimo, ogniqualvolta il fine viene manifestamente trascurato o contrastato, la fiducia deve necessariamente cessare, e il potere ritornare nelle mani di coloro che l'hanno conferito, i quali possono nuovamente collocarlo dove meglio giudicano, per la loro tranquillità e sicurezza. È così che la comunità conserva sempre il potere supremo di preservarsi dagli attentati e dalle intenzioni di chicchessia, anche dei suoi legislatori, ogniqualvolta questi siano così insensati o perversi da concepire e perseguire intenzioni contrarie alle libertà e proprietà dei sudditi. Infatti, poiché nessun uomo e nessuna società di uomini ha il potere di rimettere la propria conservazione, e, conseguentemente, i mezzi di essa, alla volontà assoluta e al dominio arbitrario di un altro, ogniqualvolta si tenti di ridurli in stato di schiavitù, essi avranno sempre il diritto di conservare ciò di cui non hanno il potere di disfarsi, e di liberarsi di coloro che hanno violato questa legge fondamentale, sacra e immutabile, dell'autoconservazione, per la quale sono entrati in società. Così, sotto questo aspetto, si può dire che la comunità è sempre il potere supremo, ma non in quanto considerata sotto una forma di governo, dal momento che questo potere del popolo non può mai aver luogo sin che il governo non sia dissolto.
150. In ogni caso, sin che il governo sussiste, il potere supremo è legislativo, perché ciò che può dar leggi ad altri deve necessariamente essergli superiore. E poiché il legislativo è legislativo della società non per altra ragione che per il diritto di far leggi per tutte le parti e per ciascuno dei membri della società, prescrivendo norme alle loro azioni e conferendo il potere di eseguirle quando siano trasgredite, il potere legislativo deve necessariamente essere il supremo, e tutti gli altri poteri, in qualunque membro o parte della società si trovino, debbono derivare da esso ed essergli subordinati. (...)
(J. Locke, Saggio sul governo civile)