Non appena si costituiscono in società, gli uomini perdono il senso della loro debolezza, cessa l'uguaglianza che esisteva fra loro e ha inizio lo stato di guerra. Ogni singola società diviene consapevole della propria forza, il che dà origine a uno stato di guerra fra nazione e nazione. Del pari in ogni società i privati cominciano a conoscere la propria forza cercano di rivolgere a loro favore i vantaggi principali di questa società, e ciò crea fra di essi uno stato di guerra. Questi due tipi di stato di guerra determinano l'istituzione delle leggi fra gli uomini. In quanto abitanti di un pianeta tanto grande che non possono non esservi popoli diversi, essi hanno leggi che regolano le relazioni di quei popoli fra loro, e questo è il DIRITTO DELLE GENTI. In quanto vivono in una società che dev'essere conservata, hanno leggi che regolano le relazioni fra i governanti e i governati, ed ecco il DIRITTO POLITICO. Altre infine ne hanno che. regolano i rapporti che tutti i cittadini hanno fra loro, ed è questo il DIRITTO CIVILE. Il diritto delle genti è fondato secondo natura sul principio che le varie nazioni debbano farsi in tempo di pace il maggior bene e in tempo di guerra il minor male possibile, senza nuocere ai loro veri interessi. Lo scopo della guerra è la vittoria; quello della vittoria è la conquista; quello della conquista, la conservazione. Da questo principio, e dal precedente, devono derivare tutte le leggi che formano il diritto delle genti. Oltre al diritto delle genti che riguarda tutta la società, vi è per ciascuna un diritto politico. Nessuna società potrebbe sussistere senza un governo.
(...) La forza generale può esser messa nelle mani di un solo o nelle mani di molti. Alcuni ritengono che, poiché la natura ha stabilito la potestà patema, il governo di uno solo sia più conforme alla natura.
(...) È meglio dire che il governo più conforme alla natura è quello il cui particolare carattere si accorda meglio al carattere del popolo per cui è stabilito. Le forze particolari non si possono unire senza che si uniscano tutte le volontà.
(...) La legge, in generale, è la ragione umana, in quanto governa tutti i popoli della terra, e le leggi politiche e civili di ogni nazione non devono costituire che i casi particolari ai quali si applica questa ragione umana. Devono essere talmente adatte ai popoli per i quali sono state istituite, che è incertissimo se quelle di una nazione possano convenire a un'altra. È necessario che siano relative alla natura e al principio del governo stabilito o che si vuole stabilire, sia che lo formino, come fanno le leggi politiche, sia che lo conservino, come fanno le leggi civili. Devono essere corrispondenti alle caratteristiche fisiche del paese; al clima - freddo, ardente o temperato -; alle qualità del suolo, alla sua situazione, alla sua ampiezza; al genere di vita dei popoli, agricoltori, cacciatori o pastori; devono rifarsi al grado di libertà che la costituzione può permettere, alla religione degli abitanti all'indole di essi, alla loro ricchezza, al numero, al commercio, agli usi e costumi. Hanno, infine, relazioni fra loro, ne hanno con la loro origine, con lo scopo del legislatore, con l'ordine delle cose su cui sono stabilite. là quindi necessario che vengano considerate sotto tutti questi punti di vista. E appunto ciò che tenterò di fare nell'opera presente: esaminerò tutte queste relazioni che costituiscono, nel loro insieme, quello che si chiama lo SPIRITO DELLE LEGGI. Non ho separato le leggi politiche da quelle civili perché, dato che non tratto delle leggi, ma dello spirito di esse, e dato che questo spirito consiste nei vari rapporti che le leggi possono avere con cose diverse, ho dovuto seguire non tanto l'ordine naturale delle leggi stesse quanto quello di questi rapporti e di queste cose. Comincerò con l'esaminare i rapporti delle leggi con la natura e col principio di ciascun governo e poiché questo principio ha un'influenza suprema sulle leggi, mi dedicherò a conoscerlo a fondo: e qualora mi riuscirà di stabilirlo, se ne vedranno scaturire le leggi come dalla loro sorgente. Passerò quindi alle altre relazioni che sembrano più particolari.
(Montesquieu, “Lo spirito delle leggi”, I, cap. 3)