Libro Terzo - Capitolo I - Il governo in generale
Vi è questa differenza essenziale tra i due corpi e cioè che lo stato esiste
per se stesso, mentre il governo non esiste che per il corpo sovrano. Così
la volontà dominante del principe non è o non deve essere che la forza pubblica
concentrata in lui: non appena vuol ricavare da se stesso qualche atto assoluto
e indipendente, il vincolo del tutto comincia a indebolirsi. Se capitasse
poi che il principe avesse una sua volontà particolare più attiva di quella
del corpo sovrano, e che egli usasse, per ottenere obbedienza a questa volontà
particolare, la forza pubblica che è nelle sue mani, di modo che vi sarebbero
due corpi sovrani, l'uno di diritto e l'altro di fatto, immediatamente l'unione
sociale svanirebbe e il corpo politico sarebbe dissolto.
Tuttavia perché il corpo del governo abbia una esistenza, una vita reale che
lo distingua dal corpo dello Stato, perché tutti i suoi membri possano agire
d'accordo e rispondere allo scopo per il quale è stato istituito, bisogna
che abbia un io particolare, una sensibilità comune a tutti i suoi membri,
una forza, una volontà propria tese alla sua conservazione. Questa esistenza
particolare presuppone delle assemblee, dei consigli, un potere deliberante
e decidente, dei diritti dei titoli, dei privilegi che appartengano esclusivamente
al principe e tali da rendere la condizione del magistrato tanto più onorevole
quanto più faticosa. Le difficoltà si trovano nel modo di sistemare, nel tutto,
questo tutto subalterno, di modo che non alteri la costituzione generale affermando
la propria, di modo da distinguere e sempre la sua forza particolare, destinata
alla propria conservazione, dalla forza pubblica, destinata alla conservazione
dello Stato; e che, in una parola, sia sempre disposto a sacrificare il governo
al popolo e non il popolo al governo.
D'altra parte per quanto il corpo artificiale del governo sia opera di un
altro corpo artificiale e non abbia, in certo qual modo, che una vita presa
a prestito e subordinata, tuttavia questo non impedisce che egli possa agire
con vigore o celerità maggiori o minori, che possa, per così dire, godere
di una salute più o meno robusta. Infine, senza scostarsi completamente dallo
scopo della sua istituzione, può allontanarsene più o meno secondo il modo
in cui stato costituito.
(J. J. Rousseau, Contratto sociale)