La
tradizionale “fede razionalistica” nella saggezza del legislatore oggi ha
lasciato il posto alla consapevolezza che anche le costituzioni dipendono da
precise situazioni politiche e sociali.
K. Schmitt, Dottrina della costituzione,
Giuffrè, Milano, 1984, pagg. 20-25
Le rappresentazioni della costituzione come un’unità normativa e qualcosa di assoluto si spiegano storicamente con un’epoca, nella quale si riteneva che la costituzione fosse una codificazione chiusa. Nel 1789 dominava in Francia questa fede razionalistica nella saggezza di un legislatore, e ci si credeva capaci di formulare un piano consapevole e completo di tutta quanta la vita politica e sociale; anzi, alcuni avevano scrupoli a prendere in considerazione anche soltanto la possibilità di una modificazione e revisione. Ma la fede nella possibilità di un sistema di disposizioni normative, chiuso, abbracciante lo Stato nella sua totalità e definitivamente giusto, oggi non esiste piú. Oggi è diffusa l’opposta consapevolezza che il testo di ogni costituzione dipende dalla situazione politica e sociale all’epoca della sua formazione. I motivi per cui determinate situazioni legislative sono scritte proprio in una “costituzione” e non in una legge ordinaria dipendono da considerazioni politiche e dalle combinazioni delle coalizioni partitiche. Insieme con la fede nella codificazione e nell’unità sistematica cade però anche il concetto normativo puro della costituzione, cosí come lo presuppone l’idea liberale di un assoluto Stato di diritto. Esso era possibile solo finché i presupposti metafisici del diritto naturale borghese trovavano credito. La costituzione si trasforma adesso in una serie di singole leggi costituzionali positive. Se ciò nonostante si continua ancora a parlare di norma fondamentale, legge fondamentale ecc. – è qui superfluo citare esempi e pezze d’appoggio –, ciò accade per effetto delle formule tradizionali, che da gran tempo sono diventate vuote. Egualmente, è impreciso e fuorviante continuare quindi a parlare “della” costituzione. In realtà ci si riferisce a una pluralità non sistematica o a una molteplicità di disposizioni legislative costituzionali. Il concetto di costituzione è relativizzato in concetto di singola legge costituzionale.
Novecento filosofico e scientifico, a cura di A. Negri, Marzorati, Milano, 1991,
vol. IV, pagg. 157-158