Ecco una semplice norma da aggiungere al Codice Penale per consentire l’arresto degli scafisti e dei falsi soccorritori come Carola Rackete e la confisca dei loro natanti:

CODICE PENALE, ART. 241 BIS – Attentato alla sovranità territoriale della Repubblica.

Chi partecipa ad attività dirette a raccogliere in mare persone non legittimate ad entrare nel territorio nazionale, che si pongono in situazione di emergenza al fine di essere ammesse sul territorio nazionale in forza di obbligo di legge o di convenzione internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 2.000 ad € 5.000.

Se l’ammissione avviene, la pena è della reclusione da tre a sei anni e della multa da € 5.000 ad € 10.000.

Le pene sono raddoppiate per i promotori, gli organizzatori e i finanziatori.

I mezzi usati per l’attuazione del reato sono confiscati.





Citazioni

"Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri? Perché anche le bande dei briganti che cosa sono se non dei piccoli Stati? È pur sempre un gruppo di individui che è retto dal comando di un capo, è vincolato da un patto sociale e il bottino si divide secondo la legge della convenzione. Se la banda malvagia aumenta con l'aggiungersi di uomini perversi tanto che possiede territori, stabilisce residenze, occupa città, sottomette popoli, assume più apertamente il nome di Stato che gli è accordato ormai nella realtà dei fatti non dalla diminuzione dell'ambizione di possedere ma da una maggiore sicurezza nell'impunità. Con finezza e verità a un tempo rispose in questo senso ad Alessandro il Grande un pirata catturato. Il re gli chiese che idea gli era venuta in testa per infestare il mare. E quegli con franca spavalderia: «La stessa che a te per infestare il mondo intero; ma io sono considerato un pirata perché lo faccio con un piccolo naviglio, tu un condottiero perché lo fai con una grande flotta". (Agostino d’Ippona, “De Civitate Dei”)







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