Una proposta legislativa ragionata
Il Codice Penale tutela prima di ogni altro, nell’ordine di previsione dei reati, partendo con l’art. 241, il bene giuridico della sovranità (integrità, indipendenza, unità) della Repubblica; evidentemente questo bene giuridico è fondamentale.
Questo bene giuridico fondamentale è violato dalle organizzazioni che si dedicano a raccogliere in mare persone le quali, premeditatamente, si pongono in condizioni di emergenza al fine di costringere la Repubblica italiana a farle entrare sul proprio territorio in quanto costretta a ciò da norme internazionali o nazionali.
Il modo palese e dichiarato in cui queste organizzazioni fanno ciò, costituisce, a differenza delle azioni degli immigrati clandestini che agiscono nascostamente, una aperta e pubblica sfida alla sovranità territoriale e al diritto della Repubblica, una esplicita e fattuale negazione del suo controllo dei confini e della sua capacità di attuare le proprie leggi, che viene eseguita con la massima pubblicità allo scopo di dimostrare al mondo l’impotenza della Repubblica a tutelare i propri confini e a imporre il suo diritto, e altresì allo scopo dichiarato di indurre altri a compiere ulteriori atti di questo tipo, in modo di travolgere ogni potere sui confini.
Essendo dirette e idonee a produrre un’imitazione generalizzata, quindi una penetrazione illecita in massa dei confini e del territorio da parte di grandi quantità di stranieri organizzati, tali condotte tendono a produrre effetti simili a quelli di un attacco bellico quanto meno nella perdita del controllo del confine territoriale.
Tali condotte ledono quindi in modo premeditato, organizzato, sistematico beni giuridici fondamentali del popolo, compreso il rispetto internazionale della Repubblica, ed è dunque necessario introdurre norme di legge specifiche che le puniscano severamente e le scoraggino quali crimini molto gravi.
Stante l’urgenza e il pericolo di gravi danni nel ritardo, si ricorrerà al Decreto Legge.
Queste norme devono collocarsi in un istituendo articolo 241 bis del Codice Penale, dato che il 241 tutela i predetti beni giuridici.
L’istituendo articolo comprenderà più norme.
Innanzitutto dovrà punire con la reclusione e con una multa i promotori, i fondatori, i dirigenti, i finanziatori, i partecipanti delle predette organizzazioni, predisponendo una pena minore per i partecipanti e molto maggiore per le altre categorie. La pena detentiva minima per i soggetti rientranti in queste ultime dovrà essere tale da escludere sempre, anche in caso di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena.
Qualora l’organizzazione riesca a procurare l’ingresso sul territorio nazionale di uno o più soggetti non legittimati ad entrarvi, la pena sarà raddoppiata.
Alle sanzioni penali si accompagnerà la confisca dei beni utilizzati per la commissione del reato.
Inoltre, a garanzia della copertura dei costi che lo Stato ha sopportato e dovrà sopportare per la conservazione della nave nonché per il mantenimento, le cure e il trasporto delle persone di cui i colpevoli hanno procurato o facilitato l’ingresso sul territorio della Repubblica, nonché per il risarcimento dei danni che queste possano causare durante la permanenza sul territorio nazionale in virtù del salvataggio, sì aggiungerà, entro l’art. 241 bis, una norma che estenda al rimborso di tali spese la garanzia reale e il privilegio sulla nave, sulle sue pertinenze e sul nolo stabilita dall’art. 552, n. 1, del Codice della Navigazione; la garanzia e il privilegio suddetti prevarranno su ogni altro diritto di credito, anche ipotecario; si potrà aggiungere il diritto-dovere di ritenzione, ossia di trattenere la nave fino al pagamento di tutte le spese suddette. Queste norme di carattere civilistico (privilegio, diritto reale di garanzia, facoltà di ritenzione) opereranno automaticamente, ex lege, senza bisogno di un provvedimento amministrativo che potrebbe sempre essere invalidato da magistrati politicizzati. Le norme, in generale, dovrebbero sempre essere formulate tenendo conto che non pochi magistrati tendono a disapplicarle o a modificarle, quindi bisogna cercare di prevenire tali cose i di renderle più difficili e rischiose.
Ultima considerazione: anche gli immigranti illegittimi veicolati dalle suddette organizzazioni concorrono alla lesione della sovranità territoriale della Repubblica, ma il loro agire è meno grave perché individuale e perché privo dal connotato di sfida e vilipendio del diritto della Repubblica e alla sua legalità; inoltre sottoporli a procedimento penale potrebbe comportare il loro diritto a soggiornare sul territorio nazionale per difendersi nel processo; quindi è pragmaticamente preferibile non perseguirli penalmente, salvo il caso di iterazione del fatto.