IL GIUSNATURALISMO
IL PENSIERO DI
GROZIO Con il termine
“giusnaturalismo” - che deriva dal latino ius , diritto e natura
- ci si riferisce alla dottrina secondo cui il diritto ha un fondamento
naturale indipendente dall' autorità politica che emana la singola legge e le
conferisce una determinata configurazione storica o positiva. Nell'antichità e
nel Medioevo, periodi nei quali il giusnaturalismo trovò espressione
soprattutto nello stoicismo, nella Patristica agostiniana e nella Scolastica tomista, la
"natura" in cui si trova inscritto il diritto è lo stesso ordine
ontologico e teologico del mondo. Nel Sei-Settecento il giusnaturalismo assume
una forma moderna - cui corrisponde la più esatta denominazione di "scuola
del diritto naturale" - nella quale il diritto viene fondato non più sulla
natura in generale, ma su quella umana in particolare, e quindi sulla ragione.
Il diritto naturale perde il carattere metafisico-teologico (e quindi
oggettivo, inscritto nelle stesse cose), per diventare diritto razionale (e
quindi soggettivo, non nel senso di variare da individuo a individuo, poichè la
ragione è unica, ma di essere proprio soltanto del soggetto umano) .
L'università della ragione permetteva così di di individuare diritti naturali
fondamentali e inalienabili per tutti gli uomini; mentre l' autorità della
ragione come fonte di conoscenza vera conferiva al giusnaturalismo una incisiva
funzione critica nei confronti delle legislazioni storicamente realizzate. Il
diritto positivo che nasce dalla costituzione dello Stato e dall'esercizio
della sovranità potrà infatti essere una specificazione di quello naturale,
oppure una sua integrazione nelle questioni per esso indifferenti, ma in nessun
caso potrà entrare in contraddizione con esso, negando i diritti fondamentali
dell' uomo. Al giusnaturalismo moderno sono strettamente connesse le teorie
dello stato di natura e del contratto sociale. In primo luogo, se il diritto ha
un fondamento naturale, esso deve fare riferimento a uno stato di natura (reale
o ideale) che preceda la costituzione della società civile. In secondo luogo,
in quanto opposta allo stato naturale, la società civile (o Stato) esprime una
condizione artificiale e convenzionale, nascendo da un patto o contratto.
Quest'ultimo contiene in sè due momenti (che possono essere intesi in senso
logico o cronologico): un patto di unione (pactum unionis) con cui gli
individui stabiliscono di entrare in una società politica e un patto di
sudditanza (pactum subjectionis) con cui essi si sottomettono a un'
autorità sovrana, definendo contemporaneamente la forma di governo in cui si
dovrà esprimere (monarchia, aristocrazia, democrazia). Al cuore della tradizione
giuridico/politica dell’Occidente, troviamo la contrapposizione tra il
“positivismo giuridico” e il “giusnaturalismo”. Il primo è quella concezione
secondo cui le norme che organizzano la convivenza sono il frutto della volontà
di chi è superiore, ossia di chi ha il potere di fatto; in questo senso, non vi
sono mala in se, ma vi sono soltanto mala quia prohibita. Per il
giusnaturalismo, oltre alle leggi prodotte dalla volontà di chi comanda, vi
sono anche leggi naturali, che sono superiori alle prime e da cui anzi queste
ultime dovrebbero discendere (nel caso in cui si oppongano ad esse, diventa
legittima la ribellione, secondo certe correnti di pensiero) tali leggi per
natura sono designate dai Greci con l’espressione agrafoi nomoi, ovvero “leggi non scritte”. Per meglio
intendere questa distinzione che sta al cuore della tradizione giuridica
dell’Occidente, possiamo guardare all’Antigone di Sofocle: lo scontro
tra Antigone e il sovrano Creonte per la sepoltura del caduto in battaglia
simboleggia appunto uno scontro tra leggi naturali e leggi positive (oltrechè,
nella lettura hegeliana, uno scontro tra famiglia e Stato), nella misura in cui
Creonte proibisce la sepoltura sulla base delle leggi da lui fatte valere,
mentre Antigone ad esse si oppone in nome di una legge non scritta anteriore e
più alta di quella di Creonte.